Il Parlamento Italiano il 19 novembre scorso ho convertito definitivamente in legge il D.L. 135/09 (Decreto Ronchi) con cui di fatto si liberalizza (ma sarebbe più opportuno e appropriato parlare di privatizzazione) alcuni dei servizi pubblici locali, acqua compresa.
In queste settimane più di un esponente dell’attuale Governo e della stessa maggioranza ha tenuto a sottolineare (difendendo le legge votata), che la scelta è stata “obbligata” dall’esigenza di adeguare il nostro ordinamento alle normative comunitarie e alle stesse richieste della Commissione Europea (non a caso il decreto votato era stato testualmente intitolato : “[Legge salva - infrazioni, liberalizzazione dell'acqua] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”).
Niente di più falso!!
Certo, il principio della concorrenza è da considerarsi uno dei principi ispiratori del diritto comunitario. L’art. 3, lettera g) del Trattato CE dispone che occorre realizzare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.
Ma esistono altri principi, nell’ordinamento comunitario, che hanno la stessa rilevanza del principio di concorrenza e che sono da porre sullo stesso piano, senza gerarchie o priorità.
Tali principi trovano fondamento negli articoli 5, 16, 86 e 295 del Trattato sull’Unione Europea e possono essere riassunti nel:
(NOTA: testo tratto da un contributo di Corrado Oddi della Funzione Pubblica CGIL Nazionale e membro del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua)
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il principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall’art. 5, sulla cui base è costruita la libertà di definizione, nel senso che la definizione di servizi di interesse generale e di servizio di interesse economico generale compete agli Stati membri e alle loro suddivisioni costituzionalmente riconosciute, sulla base del principio di sussidiarietà. Tale impostazione è confermata dal Parlamento Europeo che, nella sua “ Risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale” del 14 gennaio 2004, recita espressamente: “18. ribadisce l’importanza del principio di sussidiarietà, a norma del quale le autorità competenti degli Stati membri possono operare la loro scelta in materia di missioni, organizzazione e modalità di finanziamento dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale; sottolinea che una direttiva non può stabilire una definizione europea uniforme dei servizi di interesse generale, poiché la loro definizione e strutturazione deve restare di competenza esclusiva degli Stati membri e delle loro suddivisioni costituzionalmente riconosciute”;
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la neutralità rispetto alla proprietà, pubblica o privata, sancita dall’art. 295, con il quale l’Unione Europea si astiene dall’indicare la natura pubblica o privata delle imprese che, nel nostro caso, gestiscono i servizi pubblici: non c’è alcun obbligo alla privatizzazione delle imprese pubbliche, come, d’altro canto, le norme in materia di concorrenza e di mercato si applicano, con le dovute specificazioni, indipendentemente dal regime di proprietà di un’impresa;
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la proporzionalità, intesa nel senso di assicurare un appropriato bilanciamento tra adempimento degli obblighi di servizio pubblico e regole della concorrenza. Come recita infatti l’art. 86, anche “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”. Va peraltro notato come le regole della concorrenza si applicano purché non ostacolino la missione affidata ai servizi di interesse economico generale e che essa, nell’art. 16 del Trattato fa riferimento anche al loro ruolo “nella promozione della coesione sociale e territoriale”. In più, nell’interpretazione dell’art.86 del trattato sull’Unione Europea fornita dalla stessa Commissione Europea nel Libro Bianco sui servizi di interesse generale del 12/5/2004 n. COM (2004) 374 si legge che “ …in base al Trattato CE e in presenza delle condizioni di cui all’art. 86, paragrafo 2, l’effettiva prestazione di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull’applicazione delle norme del trattato”.
Insomma, a differenza di quanto spesso, anche in modo interessato, viene sostenuto, l’Unione europea non solo non “impone” la privatizzazione dei servizi pubblici, ma, in buona sostanza, lascia liberi gli Stati membri di definire quali siano i servizi di interesse generale e quali quelli di interesse economico generale ( quelli che, grosso modo, sono considerati privi di rilevanza economica e di rilevanza economica nella legislazione italiana) e quindi le loro forme di gestione, lascia impregiudicato il regime di proprietà, pubblico o privato, delle imprese e, anzi, riafferma che compito dei servizi pubblici è anche quello di promuovere la coesione sociale e territoriale.
(Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda al contributi del Prof. Alberto Lucarelli e di Matteo Gaddi).
La scelta quindi di liberalizzare (attraverso bandi di gara ad evidenza pubblica) il servizio idrico integrato e gli stessi rifiuti, considerati ad oggi come servizi pubblici locali a rilevanza economica, è tutta italiana e dipende da una precisa volontà politica di questo Governo.
Non a caso in molte altre parti del mondo ed il particolar modo in alcuni paesi del SudAmerica i processi avviati vanno nella direzione opposta. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador e Venezuela hanno già riconosciuto o si sono impegnate a riconoscere nelle proprie costituzioni il diritto all’acqua e la gestione partecipativa e comunitaria del servizio idrico.
In Europa è la stessa città di Parigi che dopo dopo una lunga, e dichiarata apertamente inefficiente (elevati costi e disservizi), gestione privata controllata dalle due più grandi multinazionali del settore al mondo (Suez e Veolia) ha deciso il ritorno all’acqua pubblica. Tale ripubblicizzazione avverrà trasformando la precedente gestione affidata ad una società mista, di proprietà maggioritaria del Comune con la partecipazione di Suez e Veolia, in un EPIC (Ètablissement public à caractère industriel et commercial), che nel diritto francese corrisponde ad un Ente morale di diritto pubblico.
Ripubblicizzare quindi si può ed è quello che sta accadendo oggi anche in Italia dove la Regione Puglia (ed ora anche le Marche) ha deciso di impugnare presso la Corte Costituzionale il recente provvedimento legislativo in quanto lesivo delle prerogative assegnate dalla Costituzione alle Regioni (secondo il principio di sussidiarietà riconosciuto dall’art. 117); impegnandosi inoltre ad approvare a breve una legge regionale che sancisca la trasformazione dell’Acquedotto Pugliese (il più grande d’Europa) da S.p.A. ad ente di diritto pubblico. Insieme alla Regioni sono già molti i Comuni Italiani (tra cui anche alcuni veronesi) che hanno già approvato delibere e/o ordini del giorno in cui si afferma che l’acqua è un bene comune e un diritto umano universale e che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica che deve essere governato e gestito dal pubblico. Alcuni tra questi hanno anche modificato lo Statuto Comunale inserendovi tali principi.
Una buona notizia da Parigi…
Il Consiglio comunale di Parigi ha votato la terza ed ultima tappa della riforma del servizio idrico pubblico della capitale, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.
L’ultima tappa della riforma del servizio idrico pubblico di Parigi “è riuscita”.
A seguito della seduta del 23 e 24 novembre, il Consiglio comunale di Parigi ha votato la terza ed ultima tappa della riforma del servizio idrico nella capitale francese: dopo la creazione nel novembre 2008 di un operatore pubblico, il trasferimento a quest’ultimo nell’aprile del 2009 delle attività di produzione, i consiglieri eletti nella città di Parigi hanno approvato il trasferimento delle attività di distribuzione alla règie municipale Eau de Paris.
La produzione e la distribuzione dell’acqua erano state affidate nel 1985 a due società private, Veolia (rive droite) e Suez (rive gauche).



