documenti e approfondimenti

“IL RITORNO DELLE GRANDI DIGHE Una grave minaccia al futuro dei popoli indigeni” rapporto di Survival International.

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SETE DI GIUSTIZIA Le limitazioni all’accesso all’acqua per i palestinesi” rapporto di Amnesty International curato da Donatella Rovera.

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La rivista mensile CartaEstnord esce nel mese di maggio 2010 con un nuemero speciale interamente dedicato all’acqua. Un viaggio nelle problematiche dell’oro blu nel nord est, dove crescono i progetti alternativi alla privatizzazione e si raccolgono migliaia di firme per i referendum.

“Onda blu a nordest” : per scaricare il numero in pdf clicca QUI

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“Né pubblica né privata” intervista di Luca Martinelli a Stefano Rodotà, giurista e già presidente dell’Autorità garante per la privacy, ha partecipato alla stesura dei tre quesiti referendari per l’acqua pubblica.

Per leggere l’intervista clicca qui.

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Intervento integrale  di Padre Alex Zanotelli durante la serata “Riprendiamoci l’acqua… non è una merce è un bene comune” del 09 aprile 2010 nel Duomo di Villafranca.

Per leggere l’intervento clicca qui

(Nota: il testo è stato “sbobinato” senza la rilettura di  Padre Alex)

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Un studio molto interessante sulla privatizzazione dell’acqua in Italia pubblicato dal mensile “Aggiornamenti Sociali” di aprile

La privatizzazione dell’acqua in Italia – Ambiguità, resistenze e questioni aperte di Emanuele Fantini (clicca sul titolo per aprire e scaricare il documento)

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Inserto di approfondimento sull’acqua e sul referendum pubblicato nel numero  8/2010 dal settimanale CARTA

Istruzioni per l’ACQUA (clicca sul titolo per aprire e scaricare il documento)

(Nota: assolutamente da leggere, stampare e diffondere.  Documento chiaro, completo e ben scritto.)

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Inserto speciale di FAMIGLIA CRISTIANA del 12 marzo 2010

Dossier: L’acqua in vendita

di Giuseppe Altamore

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LETTERA di LUIGI MECONI

I Care i Comuni.

Secondo i migliori storici e i più autentici democratici, la più sicura “identità” che regge la nostra Italia, oggi la nostra Repubblica democratica, si colloca nel profondo attaccamento degli Italiani ai propri Comuni (si leggano un pò delle ricerche su questo punto del prof Ilvo Diamanti). Specie in quella gran parte, non piccola, d’Italia che può parlare di Comuni di origine popolare.
Nel senso che questi Comuni non nascono attorno a rocche di un “feudatario“, ma autonomamente, grazie a cittadini che si sono ribellati ai “feudatari”, distrutto i loro castelli e fondato Liberi Comuni.
Scusa questo parlare un po’ libresco, ma approfitto del bel titolo della tua fondazione: “I Care“.
Detto questo, anche se passasse questa legge anticostituzionale, grazie alla nostra Costituzione e grazie a Statuti comunali e provinciali che riconoscono il servizio idrico e altri servizi comunali e provinciali “privi di rilevanza economica“, questi stessi Comuni e Province possono, immediatamente, consorziarsi e avviare procedure per affidare il Servizio Idrico Integrato non già a privati, a Spa o Srl, ma, ai sensi del proprio articolo di Statuto e degli articoli 31 e 114 del Testo Unico degli Enti Locali a una Azienda Speciale Consorziale.
Per gli articoli 5, 43, 114, 117 e 118 della Costituzione possono, in più, chiedere alla magistratura di sollevare l’incostituzionalità dell’articolo 15 del decreto legge n. 135/09. A questo proposito è importante sapere che la Giunta della Regione Puglia ha già espresso la volontà di sollevere l’incostituzionalità del predetto decreto. Per chi non lo sapesse se i Comuni per sollevare questa incostituzionalità debbono passare attraverso un giudice che riconosca la fondatezza di questa incostituzionalità, le Regioni possono sollevare l’incostituzionalità direttamente alla Corte Costituzionale.
In altre parole, nulla è ancora perso e prima di un eventuale referendum ci sono non poche altre strade per fermare la privatizzazione dell’acqua, di altri servizi comunali, in poche parole per fermare la ‘privatizzazione’, assurdo ma è quanto si sta vedendo, dei nostri Comuni!
Tornando alla ipotesi di creazione immediata di Consorzi Idrici si evita, in più, lo scandalo che ha duplicato i costi burocratici attraverso ATO che hanno letteralmente mangiato risorse. Questi ATO sono stati costituiti come Consorzi di Comuni con propria autonomia, e costi. Accanto, con altri costi, sono state create Spa che gestiscono il Servizio Idrico Integrato. Con ATO costituiti dagli stessi soggetti che costituivano le Assemblle delle Spa. In una parola, controllori e controllati sono stati la stessa cosa.
Una aberrazione giuridica, ed economica.
Le Aziende Speciali Consorziali e i Consorzi che le gestisce sono, al contrario, una sola persona giuridica, ma non persone giuridiche private come le Spa, ma persone giuridiche pubbliche. Evidenti, già da qui, i minori costi di gestione.
Attenzione, non invento nulla di nuovo. Di nuovo, scrivo da anni, è che questi Consorzi dovrebbero inserire nel loro Statuto un articolo che li vincola ad adottare un Bilancio Partecipativo.
Per il resto, ancora oggi, se pensiamo alle USL, per la Sanità, si sta davanti ad analoghi Enti Strumentali delle Regioni.
Non solo, se giriamo per l’Italia troveremo ancora molti Consorzi per la gestione di più servizi pubblici locali. Ad esempio per i Rifiuti Solidi Urbani.
Per ora finisco qui. Invitando pertanto perché quanti amano ancora i propri Comuni, I Core, ad andare avanti nell’inserire negli Statuti Comunali quanto loro è consentito dalla nostra Costituzione autonomista e democratica. E non centralista e ’golpista’; come mi sembra essere l’articolo 15 di questo decreto legge n. 135/09.
IN POCHE PAROLE DIRE ACQUA PUBBLICA E COMUNI AUTONOMI E’ = A DEMOCRAZIA.
DIRE ACQUA PRIVATA E’ = A RIPRECIPITARE AD EPOCHE FEUDALI.
CON POTERI CHE DAI NOSTRI CONSIGLI COMUNALI PASSANO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SPA.
IN BREVE L’ECONOMIA PASSA NELLE MANI DI TOP MANAGER DI SPA CHE POSSONO FAR PENSARE A NEO FEUDATARI.

Un saluto
Luigi Meconi


17 NOVEMBRE 2009
p.s. dopo oltre 30 anni di segretario comunale conosco necessariamente quanto scrivo.

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ALCUNI APPUNTI DI NATURA GIURIDICA

a cura di Corrado Oddi

L’ Europa e il caso di Parigi

La normativa europea che interviene in materia di servizi pubblici trova i suoi fondamenti negli articoli 5, 16, 86 e 295 del Trattato sull’Unione Europea. Questi articoli ( vedi allegato1) fissano i seguenti principi di fondo, che costituiscono le grandi discriminanti su cui articolare qualunque ragionamento sui servizi pubblici nell’Unione Europea:

  • il principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall’art. 5, sulla cui base è costruita la libertà di definizione, nel senso che la definizione di servizi di interesse generale e di servizio di interesse economico generale compete agli Stati membri e alle loro suddivisioni costituzionalmente riconosciute, sulla base del principio di sussidiarietà. Tale impostazione è confermata dal Parlamento Europeo che, nella sua “ Risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale” del 14 gennaio 2004, recita espressamente: “18. ribadisce l’importanza del principio di sussidiarietà, a norma del quale le autorità competenti degli Stati membri possono operare la loro scelta in materia di missioni, organizzazione e modalità di finanziamento dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale; sottolinea che una direttiva non può stabilire una definizione europea uniforme dei servizi di interesse generale, poiché la loro definizione e strutturazione deve restare di competenza esclusiva degli Stati membri e delle loro suddivisioni costituzionalmente riconosciute”;

  • la neutralità rispetto alla proprietà, pubblica o privata, sancita dall’art. 295, con il quale l’Unione Europea si astiene dall’indicare la natura pubblica o privata delle imprese che, nel nostro caso, gestiscono i servizi pubblici: non c’è alcun obbligo alla privatizzazione delle imprese pubbliche, come, d’altro canto, le norme in materia di concorrenza e di mercato si applicano, con le dovute specificazioni, indipendentemente dal regime di proprietà di un’impresa;

  • la proporzionalità, intesa nel senso di assicurare un appropriato bilanciamento tra adempimento degli obblighi di servizio pubblico e regole della concorrenza. Come recita infatti l’art. 86, anche “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”. Va peraltro notato come le regole della concorrenza si applicano purchè non ostacolino la missione affidata ai servizi di interesse economico generale e che essa, nell’art. 16 del Trattato fa riferimento anche al loro ruolo “nella promozione della coesione sociale e territoriale”. In più, nell’interpretazione dell’art.86 del trattato sull’Unione Europea fornita dalla stessa Commissione Europea nel Libro Bianco sui servizi di interesse generale del 12/5/2004 n. COM (2004) 374 si legge che “ …in base al Trattato CE e in presenza delle condizioni di cui all’art. 86, paragrafo 2, l’effettiva prestazione di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull’applicazione delle norme del trattato”.

Insomma, a differenza di quanto spesso, anche in modo interessato, viene sostenuto, l’Unione europea non solo non “impone” la privatizzazione dei servizi pubblici, ma, in buona sostanza, lascia liberi gli Stati membri di definire quali siano i servizi di interesse generale e quali quelli di interesse economico generale ( quelli che, grosso modo, sono considerati privi di rilevanza economica e di rilevanza economica nella legislazione italiana) e quindi le loro forme di gestione, lascia impregiudicato il regime di proprietà, pubblico o privato, delle imprese e, anzi, riafferma che compito dei servizi pubblici è anche quello di promuovere la coesione sociale e territoriale.

E’ in questo quadro che si inserisce la scelta effettuata dalla Municipalità di Parigi di ripubblicizzare il servizio idrico a partire dal prossimo gennaio. Tale ripubblicizzazione avviene trasformando la precedente gestione affidata ad una società mista, di proprietà maggioritaria del Comune con la partecipazione di Suez e Veolia, in un EPIC ( Etablissement public a caractere industriel et commercial). Nel diritto francese, uno stabilimento pubblico è un Ente morale di diritto pubblico, che, a sua volta, si suddivide nella tipologia di EPA ( Etablissement public a caractere administratif) e EPIC: il primo è totalmente soggetto alle regole del diritto amministrativo, mentre l’EPIC è comunque un soggetto di diritto pubblico, ma che, in alcuni campi, si muove secondo le regole del diritto privato, in particolare per quanto riguarda le norme sul personale e l’utilizzo delle norme della contabilità privata. In Francia sono EPIC le Ferrovie Nazionali, la RAPT ( Ente che gestisce il trasporto pubblico di Parigi) e altre importanti realtà che gestiscono servizi pubblici. Per fare un paragone con la situazione italiana, l’EPIC assomiglia al nostro Ente Pubblico economico e, a livello, locale, alla stessa Azienda speciale.

La normativa italiana e la definizione del servizio di rilevanza economica- privo di rilevanza economica

L’art. 23 bis della legge 133/2008 e il recente art. 15 del decreto 135/2009 intervengono solo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, compiendo peraltro un’operazione indebita, nel momento in cui, parlando esplicitamente di servizi pubblici locali come il servizio idrico, la gestione del ciclo dei rifiuti e il trasporto pubblico locale, presumono e danno per acquisito che essi siano servizi di rilevanza economica.

In realtà, le cose non stanno in questi termini, perché non si può assolutamente sostenere che comunque il servizio idrico integrato, per parlare di questo servizio, sia un servizio di rilevanza economica. Da questo punto di vista, il primo rilievo viene dalla “famosa” sentenza 272/2004 della Corte Costituzionale ( allegato 2) che, richiamandosi alla normativa comunitaria, fa presente che  a questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21 maggio ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia Ce, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale”.

Questo rilievo fondamentale, e cioè che non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di rilevanza economica o di quelli privi di rilevanza economica, è peraltro corroborato dalla situazione di fatto. Infatti, non esiste in alcuna fonte legislativa o regolamentare del nostro Paese una norma definitoria di questi servizi. L’unico riferimento esistente è quello della legge Finanziaria 448/2001, con la quale, al comma 16 dell’art. 35, il Governo si impegnava ad adottare “ le disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo, con l’individuazione dei servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale impegno di individuazione dei servizi di rilevanza economica non è mai stato realizzato.

Infine, da ultimo, ci sostiene nelle nostre tesi il recente parere della Sezione della Lombardia della Corte dei conti del 17 marzo 2009 ( allegato 3) che recita esplicitamente: “L’ambito di disciplina previsto dall’art. 23bis del D.L. n. 112/2008 riguarda i servizi pubblici a rilevanza economica.Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento ed ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)”. In particolare, quest’ultimo pronunciamento ribadisce in modo chiaro che è l’Ente Locale che, di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, definisce se siamo nel campo dei servizi di rilevanza economica o di quelli privi di rilevanza economica. E’ anche da qui che trova conferma la nostra impostazione per cui, stante la legislazione vigente, la via per la ripubblicizzazione del servizio idrico passa attraverso la modifica degli Statuti comunali ( provinciali, regionali) o perlomeno di una delibera consigliare degli stessi che dichiarino il servizio idrico privo di rilevanza economica. E’ ovvio, poi, che, essendo che l’affidamento del servizio idrico avviene da parte dell’ ATO, e che, in linea generale, non è possibile per un Comune uscire dall’ATO, se non per i casi espressamente previsti dal decreto legislativo 152/2006, per procedere alla ripubblicizzazione occorre che la maggioranza ( in termini di peso percentuale) dei Comuni dell’ATO abbiano provveduto alla modifica statutaria ( o alla delibera) o che, perlomeno, il numero dei Comuni che l’hanno fatto sia tale da poter costituire una sorta di subambito gestionale all’interno dell’ATO. A questo punto diventa possibile passare all’affidamento diretto del servizio idrico integrato ad un Ente di diritto pubblico, in primis ad un’Azienda Speciale consortile, visto che il territorio servito coinvolge più Comuni. Sarà utile costruire un vero e proprio piano di fattibilità tecnico/economico/sociale per la costituzione dell’Azienda speciale consortile, operazione che non può che essere fatta che a livello territoriale, viste le differenti specificità esistenti.

L’ Azienda Speciale ( consortile)

L’ Azienda speciale, come recita l’art. 114 del Testo Unico Enti Locali 267/2000, è “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Si tratta pertanto di un ente diverso dal comune o dalla provincia da cui dipende funzionalmente. La personalità giuridica, che si acquisisce con l’iscrizione al registro delle imprese, fa dell’azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall’ente locale che lo ha costituito. Al Comune compete l’approvazione degli atti fondamentali dell’azienda speciale: il piano – programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell’azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Al comune, infatti, compete soltanto la determinazione esterna di fini e obiettivi, compete all’azienda procedere autonomamente al perseguimento dei fini posti dell’ente locale godendo di ampia autonomia imprenditoriale.

L’azienda speciale rientra, inoltre, nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l’esercizio di un’impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l’obiettivo del pareggio di bilancio. L’acquisto della personalità giuridica da parte dell’azienda speciale, comporta, oltre l’iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell’impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). Ciò, ad esempio, significa che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (contratto gas-acqua per i settori del gas e dell’acqua, autoferrotramvieri per il trasporto pubblico locale ecc.).

Visto il profilo della personalità giuridica dell’azienda speciale, la giurisprudenza ha posto in rilievo l’applicabilità alla medesima di alcune disposizioni tipiche del diritto privato, in virtù della sua natura di ente pubblico economico; è necessario d’altro canto evidenziare anche l’altro elemento fondamentale che connota l’istituto in questione, cioè il rilevato carattere “strumentale dell’ente locale”. Al carattere strumentale si ricollega l’esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l’ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa.

I vincoli che legano l’Azienda speciale al Comune sono quindi cosi stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere “elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale » (Corte cost., 12 febbraio 1996 n.28). L’Azienda speciale, quindi, pur con l’accentuata autonomia derivantele dall’attribuzione della personalità giuridica è parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune e ha connotati pubblicistici. L’attribuzione della personalità giuridica non ha mutato tale natura, ma l’ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, con una propria autonomia decisionale, e ha reso possibile, per l’esercizio di un’attività che ha rilievo economico, l’effettuazione di scelte di tipo imprenditoriale, cioè l’organizzazione dei fattori della produzione secondo i modelli propri dell’impresa privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell’Ente titolare) per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico.

Un’ultima considerazione sulle problematiche di fondo che riguardano l’Azienda speciale è quella riferita ai vincoli di natura occupazionale ed economici esistenti rispetto all’Ente Locale di riferimento. In tema di occupazione, non vale per l’Azienda speciale quanto previsto dal recente art. 19 della legge 102/2009, in base alla quale le società a totale o maggioritario capitale pubblico titolari dell’affidamento di servizi pubblici locali senza gara sono sottoposti alle stesse regole relative alle assunzioni e alla contrattazione decentrata che valgono per l’Ente Locale proprietario o controllante. Rispetto al Patto di stabilità, la situazione è assai confusa: il recente art. 15 del decreto 135/2009 affida ad un regolamento da emanarsi entro la fine dell’anno “l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilita’ interno”. Occorrerà vedere il testo che uscirà, e soprattutto come verranno identificati i soggetti cosiddetti in house, per capire se anche le aziende speciali verranno assoggettate al Patto di stabilità, cosa che finora non avviene.

Guardando alla gestione del servizio idrico , e quindi ad un territorio composto da una pluralità di Comuni presenti nell’ATO, appare del tutto evidente che l’assetto dell’Azienda speciale sia di tipo consortile. In questo senso va richiamato l’art. 31 (consorzi) del TUEELL 267/2000.

Il consorzio è sostanzialmente equiparato all’azienda speciale: lo stesso art. 31, infatti, dispone che la costituzione del consorzio avviene “secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 per quanto compatibili”. Parte della dottrina, addirittura, ritiene che i consorzi siano aziende speciali pluricomunali; anche il Consiglio di Stato con alcune pronunce dei primi anno 90 ha ritenuto che consorzio e azienda non siano figure distinte. Per l’Azienda speciale consortile, quindi, valgono tutti i ragionamenti sviluppati prima; inoltre essa, rispetto alla ordinaria azienda speciale, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l’assemblea consortile. Mentre l’azienda speciale è amministrata e gestita soltanto dal Consiglio di Amministrazione (per forza di cose ristretto e di modeste dimensioni), nell’assemblea consortile sono rappresentati tutti gli enti consorziati attraverso i sindaci o assessori delegati.

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“L’acqua del sindaco” e “l’acqua del padrone”

di Duccio Valori, ex Direttore generale dell’Iri, collaboratore anche de il manifesto.

Le privatizzazioni delle grandi imprese a partecipazione statale non hanno dato grandi risultati: né l’attesa riduzione del debito pubblico, né il rilancio dell’economia italiana, liberata dalle pastoie e dai “lacci e lacciuoli” di un’ingombrante presenza pubblica. Ne sono derivati invece clamorosi fallimenti e crisi finanziarie, oltre a concentrazioni e cartellizzazioni -nel caso del settore bancario- che certamente non hanno giovato né ai risparmiatori né alle imprese.

È su questi presupposti che si può valutare il disegno di legge recentemente approvato dal Senato per la privatizzazione dei servizi comunali, e in particolare degli acquedotti.
L’acqua è un monopolio naturale: ogni bacino idrico fa storia a sé, e trasportare acqua da un bacino all’altro richiederebbe impianti di pompaggio e costi tali da rendere l’operazione -salvo casi di emergenza- assolutamente improponibile.
È evidente quindi che la privatizzazione non implicherebbe un miglioramento dei servizi dovuto alla reale o potenziale concorrenza.
La regolamentazione del monopolio, finalizzata ad evitare un indebito vantaggio del produttore monopolista nei confronti del consumatore, richiede una disciplina di concessione di pubblico servizio, nella quale i rapporti tra concedente e concessionario dovrebbero essere regolati o da specifiche convenzioni o sottoposti
-quanto meno per quel che riguarda le tariffe- a un’autorità pubblica. Appare abbastanza evidente che, anche nel caso, previsto dalla legge in esame, che le concessioni venissero assegnate in gara, sarebbe quasi impossibile prevedere nelle convenzioni stesse tutte le potenziali varianti nel rapporto di fornitura del servizio; mentre è molto facile capire che, qualora le tariffe venissero sottoposte ad una specifica autorità pubblica, la forza contrattuale dei monopolisti privati sarebbe tale da condizionare pesantemente le decisioni dei pubblici funzionari preposti. Non è affatto chiaro, sotto questo aspetto, quali sarebbero i vantaggi di un passaggio dall’acqua “del sindaco” a quella “del padrone”.
Infine, a parte considerazioni morali o ideologiche (“L’acqua è di tutti”, o simili), bisogna ricordare che la sostanziale discriminante tra proprietà pubblica e proprietà privata consiste nella differenza tra obiettivi e vincoli: l’obiettivo del privato essendo il profitto, ed il vincolo la qualità e sicurezza dei servizi offerti, ed al contrario l’obiettivo del pubblico essendo  la qualità e la sicurezza del servizio, ed il vincolo l’economicità di gestione. Ora, è evidente come, nel perseguire i propri obiettivi, il privato possa trascurare  la sicurezza e la qualità del servizio, ed il pubblico l’economicità di gestione.
Resta però il punto fondamentale rappresentato dalla necessità di ingentissimi investimenti destinati a porre rimedio alle carenze delle reti idriche locali, a causa di anni di mancate manutenzioni, di investimenti ritardati.
Se questi investimenti possono essere approssimativamente stimati in circa 60 miliardi di euro, è abbastanza evidente che una cifra del genere risulta assolutamente  incompatibile con le capacità di finanziamento dei Comuni italiani.
Anche in questo caso, occorre proporre delle soluzioni, e non arroccarsi in un’opposizione sterile che lascerebbe la situazione nelle attuali, inaccettabili condizioni.
Se  il sistema venisse privatizzato, i nuovi proprietari -imprese nazionali o multinazionali che fossero- avrebbero di fronte a sé due possibilità: non effettuare alcun investimento, lasciando tutto com’è (e allora la privatizzazione non servirebbe certo a migliorare il servizio, ma solo a dare un po’ di respiro finanziario ai Comuni), o effettuare in tutto o in gran parte gli investimenti necessari, ricorrendo al credito, e quindi ponendo interamente a carico degli utenti gli oneri dell’ammortamento e degli interessi sui capitali ottenuti, con un pesantissimo aumento delle tariffe.
Il sistema attuale, pressoché totalmente pubblico, ammette invece una soluzione diversa e molto meno onerosa, applicabile a tutte le realtà pubbliche capaci di dare un gettito tariffario sufficiente a coprire i costi di gestione e gli oneri finanziari, ma non ad ammortizzare il capitale (ad esempio, nuove reti metropolitane).
Questa soluzione consiste nell’emissione di un prestito irredimibile interamente garantito dallo Stato, finalizzato all’ammodernamento del sistema idrico, per il totale delle somme richieste, da ripartire successivamente tra i Comuni in funzione delle effettive necessità, a fronte delle quali erogazioni a fondo perduto i Comuni stessi dovrebbero impegnarsi a corrispondere l’interesse sul prestito più un piccolo sovrapprezzo per le spese di emissione  e collocamento. Nelle attuali condizioni del mercato, si può ritenere che l’irredimibile potrebbe essere collocato a tassi attorno al 5-6% netto. Ci si può chiedere chi avrebbe interesse a sottoscrivere un prestito destinato a non essere rimborsato, ma si tratterebbe di una rendita perpetua certa e  negoziabile, che dunque ogni risparmiatore potrebbe cedere a un altro, con un premio qualora i tassi di mercato scendessero, o una perdita in caso contrario.
L’onere che i Comuni dovrebbero trasferire sui consumatori sarebbe piuttosto modesto -non essendo necessario mettere in conto l’ammortamento del capitale- e certamente sostenibile, a fronte del miglioramento del servizio e delle minori perdite che deriverebbero dagli investimenti effettuati. D’altra parte, il prestito emesso dallo Stato non andrebbe ad influire sul rapporto debito/Pil, non dovendo il prestito stesso essere restituito ai sottoscrittori; l’unico effetto negativo sarebbe dunque il peso degli interessi sul disavanzo di bilancio.

Se dunque appare possibile evitare che l’“acqua del sindaco” diventi “l’acqua del padrone”, è anche realistico ipotizzare la messa in opera di una consistente massa di investimenti che avrebbe certamente effetti positivi sul rilancio dell’intera economia italiana, mobilitando parte di quell’ingente risparmio privato che è alla costante ricerca di impieghi a basso rischio e ragionevolmente remunerativi.

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Alberto Lucarelli (Ordinario di Diritto Pubblico, Università di Napoli Federico II)

Ripubblicizzare si può

Alla luce della recente, ed ancora una volta, improvvida ed a-sistematica riforma sui servizi pubblici locali, ho ritenuto, al fine di dare a “caldo” un contributo di chiarezza al dibattito, formulare alcune considerazioni comunque tese a dimostrare che anche dopo l’emanazione dell’ultimo testo normativo “Ripubblicizzare si può” se ovviamente c’è la volontà politica dei soggetti responsabili. Ci tengo però a fare una premessa: sconsiglio la lettura di questo testo ai legulei privi d’immaginazione che ritengono la nostra Costituzione e gli straordinari principi in essa contenuti come un “ferro vecchio” e desueto e che utilizzano il diritto comunitario in maniera scorretta e strumentale per giustificare scelte liberiste e irrispettose della tutela dei diritti fondamentali. Senza ciniche ipocrisie il mio sogno è che gli amministratori pubblici competenti abbiano il coraggio di affermare: “siamo contro la gestione dell’acqua pubblica” e non continuino invece ad affermare: “siamo per la gestione pubblica, ma dal punto di vista giuridico non è possibile”.
Abbiano il coraggio di affermare: “ripubblicizzare si può”.

Testo del decreto legge sugli obblighi comunitari – approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2009
Art. 15
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Profili di illegittimità del decreto-legge in oggetto

Tralascio di evidenziare profili di illegittimità costituzionale relativi alla norma in oggetto, che mi riservo di affrontare analiticamente, anche rinviando a miei precedenti articoli.
In particolare:
a. violazione dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall’art. 77 Cost. per l’emanazione dei decreti-legge;
b. violazione del principio comunitario relativo alla distinzione tra servizi di interesse economico-generale e servizi di interesse generale, ovvero alla differenza tra servizi orientati al mercato e servizi non orientati al mercato (art.. 14 TFUE e protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona e relativa produzione normativa e giurisprudenziale UE);
c. violazione del principio comunitario della coesione economico-sociale e territoriale, in particolare nell’espressione relativa al mantenimento di un elevato livello di occupazione;
d. violazione del principio solidaristico e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.;
e. violazione del principio autonomistico di autodeterminazione dei comuni di cui agli artt. 5 e 18 Cost.;
f. violazione dell’art. 117, comma 2 Cost., relativo al riparto di competenze tra Stato e regioni;
g.violazione dell’art. 41 Cost. relativo al riconoscimento dell’attività economica pubblica;
h. violazione dell’art. 43 Cost., relativo alla centralità del ruolo dell’impresa pubblica nella gestione dei servizi pubblici esenziali; .

2. “Ripubblicizzare si può”: il governo e la gestione dell’acqua al di fuori della materia normata dal decreto-legge in oggetto. Ripartire dai servizi di interesse generale privi di rilevanza economica

a. in via preliminare occorre ricordare che la norma in oggetto si occupa di concorrenza, mercato e servizi pubblici di rilevanza economica, pertanto non ha ad oggetto servizi privi di rilevanza economica, quali il governo e la gestione dell’acqua;
b. la norma in oggetto non si applica al governo e alla gestione dell’acqua in quanto il servizio idrico integrato non è un servizio a rilevanza economica, ma un servizio al quale non si applicano le regole del mercato e dunque non si applica la competenza legislativa esclusiva in tema di tutela della concorrenza.
c. Il protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona all’art. 2, riserva ai singoli stati membri il potere di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale.
d. Sulla base di questa norma gli Stati, o meglio i livelli di governo, presumibilmente i comuni, in quanto più vicini ai cittadini saranno titolari del potere d’identificare ed organizzare i servizi di interesse generale, scegliendone anche il modello di gestione.
e. I comuni alla luce del protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona potranno, attraverso il loro statuti e regolamenti consiliari, disciplinarne i modelli di gestione, anche attraverso alcune definizioni di principio.

Ma per l’approfondimento di questi aspetti rinvio a La riforma dei servizi pubblici locali: i modelli di gestione, in Quale Stato, 1, 2009 e a Il modello sociale ed economico europeo, in A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura di), Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona, Napoli, 2009.

3. I modelli di gestione previsti dal decreto-legge in oggetto

Alla luce del nuovo testo è possibile individuare tre modelli di gestione dei servizi pubblici locali: due ordinari e uno straordinario. I tre modelli li definirei:

a.concorrenziale aperto a soggetti pubblici e privati;
b.concorrenziale aperto a soggetti misti pubblico-privato, che è preceduta da una gara tra privati;
c. non-concorrenziale fondato sull’affidamento diretto senza gara ad una società di capitali pubblica, caratterizzato da non ben chiari privilegi in favore della società quotate in borsa.

4. Conferimento della gestione dei servizi pubblici locali in via ordinaria a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite.

L’attuale comma 2, lett. a) del decreto-legge prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici possa avvenire in via ordinaria a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
In merito occorre ricordare, in maniera sintetica, che:

- l’art. 26 n. 1 della direttiva 92/50/CEE, così come confermato dalla sentenza CGCE, dispone che le amministrazioni aggiudicatici non possono esigere che i raggruppamenti di prestatori di servizi assumano una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta (principio di “neutralità della forma giuridica” rispetto all’assetto proprietario).

- l’art. 41 Cost. ammette un’attività economica pubblica, accanto alla libertà di iniziativa economica.

- L’art. 43 Cost. riconosce un ruolo centrale all’impresa pubblica nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.

Pertanto, nella norma in oggetto, non è ravvisabile una riserva a partecipare alle procedure competitive a favore di specifici assetti societari, sia per quanto riguarda la forma che l’assetto proprietario.

5. Spazio gestionale per l’impresa pubblica: la possibilità di concorrere per l’azienda speciale

Per intenderci, alle procedure concorsuali possono partecipare oltre alle società per azioni, anche forme giuridiche differenti (si pensi alla società consortile a responsabilità limitata) e anche forme giuridiche a carattere imprenditoriale a capitale pubblico, di proprietà pubblica.
Potranno dunque partecipare alle procedure competitive soggetti imprenditoriali pubblici quali le aziende speciali, tuttora presenti nel nostro ordinamento (art. 114 TUEL), che svolgono un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Si tratta evidentemente dell’applicazione di più principi costituzionali (artt. 2, 3, 5, 41, 42, 43) che esprimono una concezione più larga dell’attività pubblica dello Stato, non ristretta all’esercizio di un potere di impero, ma estesa alla funzione sociale. Si tratterebbe dunque di enti pubblici, che agirebbero nella sfera del diritto privato, in regime di concorrenza con le imprese private, o anche con altri soggetti pubblici.

6.Conferimento della gestione a società a partecipazione mista pubblica e privata

L’art. 2, lett b) dell’art 15 in oggetto, così come modificativo dell’art. 1, comma 3 dell’art. 23 bis della l. 133 del 2008, prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avvenga in via ordinaria a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) [ Volendo riassumere, quanto su argomentato, è possibile affermare che il decreto-legge in oggetto è palesemente illegittimo ed in contrasto con gli:
a. artt. 2, 3, 5, 41, 42, 43, 117, 118 della Costituzione;
b. artt. 14 TFUE (ex art. 16 TCE); art. 2, protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona e la Risoluzione n. 97/357 del Parlamento europeo in tema di servizi di interesse generale;
c. art. 26 n. 1 della direttiva 92/50/CEE e relativa sentenza CGCE, sez. IV del 18 dicembre 2007 (procedimento C-357-06).
Si tratta dunque di un decreto-legge verso il quale ai sensi dell’art. 134 Cost., da parte di tutti coloro i quali hanno a cuore la tutela dei diritti umani e la difesa della Costituzione, va sollevata questione di legittimità costituzionale. In ogni caso nel processo di conversione, nel dibattito parlamentare vanno sollevati tutti i profili di illegittimità.

9.2 L’ipotesi pubblica nel mercato concorrenziale: l’azienda speciale

Nel merito, anche nel caso il cui il governo e la gestione dell’acqua fosse fatta rientrare tra i servizi d’interesse economico-generale, orientati al mercato, si ritiene in conformità al principio comunitario della neutralità degli assetti proprietari e nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 41 Cost. che riconosce e garantisce l’attività economica pubblica che l’azienda speciale possa concorrere alla gestione del servizio.

9.3 L’ipotesi pubblica per il governo e la gestione dell’acqua come servizio pubblico di interesse generale non orientato al mercato

Va affermato con risolutezza che siamo in presenza di una normativa che si occupa esclusivamente di servizi di interesse economico-generale, quindi non produce effetti sul governo e la gestione dell’acqua che è un ambito direttamente riconducibile ai diritti fondamentali e quindi non orientato al mercato. Esso rientra tra i servizi di interesse generale, ai quali non si applicano le regole del mercato e della concorrenza.
Il comune con regolamento consiliare può dichiarare in conformità con il diritto comunitario e con il principio di sussidiarietà l’acqua bene oggetto di servizi di interesse generale, affidando dunque il servizio ad un soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico come l’azienda speciale.
Ancora una volta, seppur in attesa di una legge statale che disciplini in modo organico e compiuto il governo dell’acqua, è possibile affermare che occorre una volontà politica che voglia veramente aprire il varco ed intraprendere un’azione che porti alla vera ripubblicizzazione dell’acqua.
Visto il clima politico-economico si tratta di una strada ardua, ma possibile da intraprendere.
Credo che per un bene sacro come l’acqua valga la pena di procedere…..e lo si faccia quanto prima. Questo sì che sarebbe un messaggio politico straordinario.

Alberto Lucarelli

Napoli 18 settembre 2009


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Decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 09 Settembre 2009
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi internazionali e comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”

Art. 15
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All’articolo 23bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.”;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.”;
c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.”;
d) al comma 10, primo periodo, le parole “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
e) al comma 10, alla lettera a) la parola “diretti” è sostituita dalle seguenti: “in house”;
f) al comma 10, alla lettera a), dopo le parole “patto di stabilità interno” sono inserite le seguenti: “tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8”;
g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.

2. All’articolo 9bis, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato il seguente periodo: “La Commissione esprime il parere di cui all’articolo 23bis, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

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un parere di Luigi Meconi

Agli amici giuristi che seguono la ripubblicizzazione dell’acqua sottopongo la prima parte dell’articolo 19 della legge n. 102 del 3 agosto 2009:

Art. 19.
Societa’ pubbliche

1. All’articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle societa’ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgono attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa’ adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita’ e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilita’ interno delle societa’ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgano attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e’ trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (soppressa).

Ecco il primo comma del richiamato art. 18 del d.l. 102/08:

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Non ho molto tempo per una analisi giuridica adeguata di questo articolo 19.

Seguo però questo tentativo del legislatore italiano di ‘salvare’ le Spa in house a capitale interamente pubblico o misto (con controllo pubblico) da più tempo.

Ha cominciato il governo Prodi con l’articolo 13 della legge 248/2006. Anche questa con contraddizioni che i Tar di Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte hanno via via smontato in rapporto al punto, vincolante, che le Spa, per l’ordinamento Italiano, sono società commerciali e, per ciò stesso, in caso di affidamento di un servizio pubblico, per il Trattato Ue ci vuole sempre una gara.

A questo punto, non volendo, i governi, sia di centro destra che di centro sinistra, scrivere, apertamente, di ritorno a Enti strumentali (Aziende Speciali e Aziende Speciali Consorziali), a partire, come detto, dal 2006, ci sono state via via norme che hanno proseguito nell’imporre alle Spa e Srl in house vincoli che fanno pensare, esattamente, ai vincoli che gli Enti strumentali degli Enti Locali hanno avuto da sempre. E hanno ancora. Perché sia le Aziende Speciali che i Consorzi, ci sono ancora. Vedi gli articoli 31 e 114 del d. lge. n. 267/00. Sia per le assunzioni che per altri vincoli in tema finanziario e altro ancora.

Si arriva così al D.L. 78/09, ora legge 102/09, in cui, come si legge sopra, per la prima volta appaiono termini che escludono il carattere commerciale di queste spa in house a capitale interamente pubblico o misto con l’ente con capitale di controllo. Ecco il passaggio cui alludo: “ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale,”

A questo punto sembra che si sia modificato anche il codice civile la dove coniuga Società di capitali e loro carattere commerciale.

Diventa a questo punto difficile, per le mie conoscenze, che cosa stia esattamente succedendo.

Né perché, visti i vincoli che si impongono, non si dica espressamente che si ha un ritorno a Enti strumentali.

Non capisco cosa si nasconda dietro questo ‘salvataggio’, per me apparente, di queste Spa e Srl in house. Infatti, queste Spa e Srl in house a capitale interamente pubblico o misto (con controllo pubblico), sono a questo punto persone giuridiche pubbliche o persone giuridiche private?

E i rispettivi dipendenti, sono dipendenti pubblici o dipendenti privati?

Pensare che le centinaia, migliaia, di Spa e Srl in house a capitale interamente pubblico o misto (con controllo pubblico) che operano negli 8102 Comuni Italiani e nelle quasi 100 Province e nelle Regioni e nello Stesso Stato, possano economicamente reggersi senza fare più attività né industriale e né commerciale, è pura fantasia.

E che dire, se i rispettivi dipendenti restassero non dipendenti pubblici ma privati, rispetto al fatto che per il codice penale non sarebbero più sottoposti ai ‘controlli’ dei reati contro la pubblica amministrazione? Le bancarotte, e peggio, si aggraverebbero!

Insomma, a me sembra che, viste le resistenze in particolare dei Comuni che, privatizzando i rispettivi servizi pubblici locali, scoprivano che potevano ben chiudere i rispettivi Municipi, e non potendo, nel contempo, riconoscere che l’illusione delle Spa e Srl era appunto solo illusione, i partiti di centro destra e di centro sinistra hanno inventato queste nuove Spa e Srl né Spa né Srl.

Un imbroglio, a me sembra, che i movimenti per la ripubblicizzazione dell’acqua, e, soprattutto, per la salvezza dei Comuni e del welfare locale, dovranno ben studiare. E, credo, anche chiarire. Visto che la parte politica sembra essersi infilata in una sorta di cul de sac. Visti i tempi che corrono, se dopo le fabbriche dovessero chiudere anche i Comuni, la situazione nient’affatto bella si tradurrebbe sicuramente in esplosiva.

Non ho mai creduto, né credo, nella funzione salvifica di nessun privato quando si toccano i Servizi di interesse generale.

Un saluto. Mi scuso per la fretta. E per gli errori.

5 agosto 2009 Luigi Meconi

LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE – SICILIA

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia

per leggere tutto il testo della legge clicca qui

IL TESTO DELL’ARTICOLO 23BIS, CHE PREVEDE, ENTRO DICEMBRE 2010, LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TRA I QUALI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 23 bis del decreto 112/2008 convertito dalla legge 133/2008
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
modificato l’art.113 del TUEL, 267/2000
In vigore dal 21 agosto (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 133 del 2008, di conversione
del decreto legge 112 del 2008), le norme sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, che hanno
modificato l’art. 113 del TUEL (approvato con il decreto legislativo 267 del 2000).
Di seguito, il testo dell’art. 23-bis.

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
(coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, legge 6 agosto 2008 n. 133)

Art. 23-bis.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche’ di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E’ consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonche’ l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche’ i soggetti cui e’ affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico ervizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche’ le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche’ in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e’ abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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